Art. 1
In vigore dal 8 dic 2009
L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
a)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Inoltre, Atalanta contribuisce alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale;».
b)
all', la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
«f)
stabilisce un collegamento e coopera con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armato al largo della Somalia, in particolare la forza marittima “Combined Task Force 150” che opera nel quadro dell'operazione “Libertà duratura”.
g)
una volta compiuti sufficienti progressi a terra in termini di costruzione di capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione.»;
c)
all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2010.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:907:oj#art-1