Art. 15
Comunicazione di informazioni classificate
In vigore dal 8 dic 2009
Comunicazione di informazioni classificate
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUPM, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’EUPM, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’EUPM, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l’UE.
3. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUPM, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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