Art. 1

In vigore dal 7 dic 2009
In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi. I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In base a tale regime, il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 500 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito.
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