Art. 3

In vigore dal 2 dic 2009
Le autorità rumene dovranno informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per uniformarsi ad essa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:357:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo