Art. 1
In vigore dal 1 dic 2009
1. All’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano ai membri della Commissione, comprese quelle applicabili ai vicepresidenti della Commissione.
2. In deroga all’, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, lo stipendio base mensile dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 130 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.
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