Art. 1
In vigore dal 1 dic 2009
1. Al presidente del Consiglio europeo si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano al presidente della Commissione.
2. Lo stipendio base mensile del presidente del Consiglio europeo è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 138 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.
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