Art. 2

In vigore dal 1 dic 2009
1.   Ciascun membro di un gruppo di cui all', secondo comma assicura a turno, per un periodo di sei mesi, la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri». Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base del programma di 18 mesi del Consiglio. 2.   I membri di un gruppo di cui all' possono decidere tra loro modalità alternative. 3.   In ciascuna delle ipotesi previste ai paragrafi 1 e 2, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:908:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo