Art. 2
In vigore dal 1 dic 2009
La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».
La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'.
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