Art. 8
Designazione della legge applicabile
In vigore dal 30 nov 2009
Designazione della legge applicabile
1. Nonostante gli , il creditore e il debitore di alimenti possono, in qualsiasi momento, designare quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare una delle seguenti leggi:
a)
la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione;
b)
la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;
c)
la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o quella effettivamente applicata al medesimo;
d)
la legge designata dalle parti come applicabile al loro divorzio o separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi.
2. L’accordo è redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione, ed è firmato da entrambe le parti.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a diciotto anni o di un adulto che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi.
4. Nonostante la legge designata dalle parti a norma del paragrafo 1, la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente al momento della designazione determina se il creditore possa rinunciare al proprio diritto agli alimenti.
5. A meno che, al momento della designazione, le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle conseguenze della loro designazione, la legge designata dalle parti non si applica qualora la sua applicazione determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti.
Storico versioni
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