Art. 11

Ambito della legge applicabile

In vigore dal 30 nov 2009
Ambito della legge applicabile La legge applicabile a un’obbligazione alimentare stabilisce, tra l’altro: a) l’esistenza e la portata dei diritti del creditore, nonché i soggetti nei cui confronti può esercitarli; b) in qual misura il creditore può chiedere gli alimenti retroattivamente; c) la base di calcolo dell’importo degli alimenti e l’indicizzazione; d) il soggetto autorizzato a promuovere un’azione per ottenere gli alimenti, fatta eccezione per le questioni relative alla capacità processuale e alla rappresentanza nel procedimento; e) termini di prescrizione o decadenza; f) la portata dell’obbligazione del debitore di alimenti, qualora un ente pubblico chieda il rimborso delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.
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