Art. 34
Il Depositario e le sue funzioni
In vigore dal 30 nov 2009
Il Depositario e le sue funzioni
1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso l’Unidroit, che è designato come Depositario.
2. Il Depositario:
a)
informa tutti gli Stati contraenti:
i)
di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;
ii)
della data del deposito del certificato di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell’articolo XXIII;
iii)
della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iv)
di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente Protocollo e della relativa data;
v)
del ritiro o dell’emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell’emendamento; e
vi)
della notifica di ogni denuncia del presente Protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;
b)
trasmette le copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati contraenti;
c)
fornisce all’Autorità di sorveglianza e al Conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e
d)
adempie le altre funzioni usuali dei depositari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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