Art. 34

Il Depositario e le sue funzioni

In vigore dal 30 nov 2009
Il Depositario e le sue funzioni 1.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso l’Unidroit, che è designato come Depositario. 2.   Il Depositario: a) informa tutti gli Stati contraenti: i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito; ii) della data del deposito del certificato di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell’articolo XXIII; iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iv) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente Protocollo e della relativa data; v) del ritiro o dell’emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell’emendamento; e vi) della notifica di ogni denuncia del presente Protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto; b) trasmette le copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati contraenti; c) fornisce all’Autorità di sorveglianza e al Conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.
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Il Depositario e le sue funzioni (Art. 34 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo