Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2009
Definizioni
Ai fini delle presenti norme si intende per:
a)
«paesi terzi», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a) della decisione Europol, gli Stati che non sono Stati membri dell’Unione europea;
b)
«organizzazioni», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b) della decisione Europol, le organizzazioni quali organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinate o altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
c)
«terzi», i paesi terzi e le organizzazioni;
d)
«organi dell’UE», le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull’Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, di cui all’articolo 22, paragrafo 1 della decisione Europol;
e)
«dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
f)
«informazioni classificate», le informazioni e il materiale, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi essenziali di Europol, di uno o più Stati membri o dei partner di cooperazione di Europol e per le quali occorre applicare adeguate misure di sicurezza;
g)
«accordo strategico», un accordo che consente lo scambio di informazioni, esclusi dati personali;
h)
«accordo operativo», un accordo che consente lo scambio di informazioni, inclusi dati personali;
i)
«accordo di cooperazione», un accordo strategico o operativo;
j)
«accordo di lavoro», un accordo tra Europol e un organo dell’UE sulla loro cooperazione, che consente lo scambio di informazioni, inclusi dati personali;
k)
«trattamento di dati personali» o «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;
l)
«autorità competenti», tutti gli organi pubblici degli Stati membri o dei paesi terzi preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:934:oj#art-1