Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
La decisione 2000/265/CE del Consiglio è così modificata:
1.
All'articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi:
«1 bis A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso alla Bulgaria e alla Romania.
1 ter A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso al Liechtenstein.».
2.
All'articolo 26, terzo comma è soppresso.
3.
All’articolo 28 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 70 % del loro contributo entro il 1o aprile e il 30 % entro il 1o ottobre.»;
b)
il paragrafo 1 bis è soppresso;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 49, la Bulgaria e la Romania pagano per intero i rispettivi contributi per il 2010 entro il 31 dicembre 2010. Il Liechtenstein paga per intero il rispettivo contributo per il 2010 entro il 31 dicembre 2010.»
d)
il paragrafo 4 è soppresso.
4.
All’articolo 37, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«La commissione consultiva si adopera per adottare il proprio parere per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, la commissione consultiva adotta il proprio parere a maggioranza semplice dei suoi rappresentanti. È richiesto un quorum di diciannove voti affinché la procedura sia valida. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. A decorrere dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, è richiesto un quorum di 21 voti.».
5.
All'articolo 49, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un aggiustamento dei contributi degli Stati di cui all'articolo 25 per imputare all'altro Stato una frazione dei costi precedentemente sostenuti per l'installazione di SISNET. La frazione è calcolata tenendo conto della parte delle risorse IVA dell'altro Stato sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee per l'esercizio finanziario precedente. Qualora non siano disponibili dati sulle risorse IVA, l’aggiustamento dei contributi è calcolato in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato detiene nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) di tutti gli Stati membri di cui all’articolo 25. Il contributo della frazione è oggetto di un “avviso di credito” a favore degli Stati di cui all'articolo 25 proporzionalmente alla loro quota calcolata in base all'articolo 26.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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