Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Al titolo I, punto 3, del regolamento finanziario C.SIS sono aggiunti i trattini seguenti:
«—
per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007. I detti Stati contribuiscono anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2010,
—
per quanto riguarda il Liechtenstein, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il Liechtenstein contribuisce anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2010.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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