Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Il gruppo di prodotti «mobili in legno» comprende unità a sé stanti o da incasso di mobili domestici usati per riporre, appendere, stendersi, sedersi, lavorare e mangiare, destinati a uso interno o esterno, o di mobili per uso interno a scopi professionali. Fra i mobili per uso professionale rientrano mobili per uffici, scuole, ristoranti e hotel.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il prodotto deve essere costituito almeno per il 90 % (peso/peso) di legno massiccio o di materiali a base di legno. Il vetro, se facilmente sostituibile in caso di danno o rottura, può non essere calcolato nel peso, così come le attrezzature e le installazioni tecniche;
b)
il peso dei singoli materiali, diversi dal legno massiccio e dai materiali a base di legno, non deve superare il 3 % del peso totale del prodotto. Il peso complessivo di tali materiali non deve superare il 10 % del peso totale del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:894:oj#art-1