Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS per quanto riguarda le procedure per l’inserimento dei dati del richiedente e per il collegamento delle domande a norma dell’articolo 8 del regolamento VIS, per l’accesso ai dati a norma dell’articolo 15 e degli articoli da 17 a 22 del regolamento VIS, per la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma degli articoli da 23 a 25 del regolamento VIS e per la registrazione dei dati e il relativo accesso a norma dell’articolo 34 del regolamento VIS sono disposte nell’allegato.
Storico versioni

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