Art. 1
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
In vigore dal 30 nov 2009
L’ della decisione 2006/168/CE è sostituito dal seguente:
«
Condizioni generali per l’importazione di embrioni
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito “embrioni”) prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell’articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:873:oj#art-1