Art. 1

Condizioni generali per l’importazione di embrioni

In vigore dal 30 nov 2009
L’ della decisione 2006/168/CE è sostituito dal seguente: « Condizioni generali per l’importazione di embrioni Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito “embrioni”) prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell’articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.»
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