Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla parte di cui alla seguente tabella 2 a norma dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 è respinta.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per la parte interessata a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 2
Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione
Nome
Indirizzo
Paese
Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97
Data di entrata in vigore
Codice addizionale TARIC
CITIC — MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.
Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun
Repubblica ceca
Articolo 5
23.5.2008
A891
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:867:oj#art-2