Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla parte di cui alla seguente tabella 2 a norma dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 è respinta. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per la parte interessata a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore». Tabella 2 Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione Nome Indirizzo Paese Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 Data di entrata in vigore Codice addizionale TARIC CITIC — MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun Repubblica ceca Articolo 5 23.5.2008 A891
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