Art. 3
In vigore dal 30 nov 2009
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 30 maggio 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:860:oj#art-3