Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti difenilammina siano ritirate entro il 30 maggio 2010; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti difenilammina a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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