Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti difenilammina siano ritirate entro il 30 maggio 2010;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti difenilammina a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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