Art. 5
In vigore dal 27 nov 2009
La decisione 2008/897/CE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
1 400 000 EUR per l’Irlanda;
b)
2 500 000 EUR per la Spagna;»;
b)
alla lettera g) «2 000 000 EUR» è sostituito da «1 370 000 EUR»;
2)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:
a)
14 000 000 EUR per l’Irlanda;
b)
9 100 000 EUR per la Spagna;
c)
2 900 000 EUR per l’Italia;
d)
120 000 EUR per la Polonia;
e)
200 000 EUR per il Portogallo.»;
3)
all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
3 600 000 EUR per la Spagna;»;
4)
l’, paragrafo 2, è così modificato:
a)
le lettere da e) a g) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
16 650 000 EUR per la Germania;
f)
90 000 EUR per l’Estonia;
g)
60 000 EUR per l’Irlanda;»;
b)
le lettere da j) a l) sono sostituite dalle seguenti:
«j)
55 000 000 EUR per la Francia;
k)
2 000 000 EUR per l’Italia;
l)
20 000 EUR per la Lettonia;»;
c)
alla lettera o), «1 400 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;
d)
le lettere da r) a u) sono sostituite dalle seguenti:
«r)
3 550 000 EUR per l’Austria;
s)
100 000 EUR per la Polonia;
t)
2 700 000 EUR per il Portogallo;
u)
100 000 EUR per la Romania;»;
e)
le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti:
«w)
490 000 EUR per la Finlandia;
x)
1 600 000 EUR per la Svezia.»;
5)
l’, paragrafo 2, è così modificato:
a)
alla lettera c), «1 400 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;
b)
alla lettera d), «75 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
c)
alla lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;
d)
le lettere da h) a m) sono sostituite dalle seguenti:
«h)
700 000 EUR per la Grecia;
i)
1 250 000 EUR per la Spagna;
j)
1 450 000 EUR per la Francia;
k)
1 700 000 EUR per l’Italia;
l)
100 000 EUR per Cipro;
m)
90 000 EUR per la Lettonia;»;
e)
alla lettera q), «1 700 000 EUR» è sostituito da «2 350 000 EUR»;
f)
le lettere da s) a u) sono sostituite dalle seguenti:
«s)
4 500 000 EUR per la Polonia;
t)
650 000 EUR per il Portogallo;
u)
50 000 EUR per la Romania;»;
6)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
670 000 EUR per la Francia;»;
7)
l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:
a)
alla lettera e), «500 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;
b)
alla lettera k), «550 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»;
c)
alla lettera s), «50 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;
d)
alla lettera v), «400 000 EUR» è sostituito da «220 000 EUR»;
8)
l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:
a)
le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
1 400 000 EUR per il Belgio;
b)
350 000 EUR per la Bulgaria;
c)
1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;»;
b)
le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti:
«g)
3 300 000 EUR per l’Irlanda;
h)
1 200 000 EUR per la Grecia;
i)
5 400 000 EUR per la Spagna;
j)
14 100 000 EUR per la Francia;
k)
5 350 000 EUR per l’Italia;»
c)
alla lettera m), «230 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;
d)
alla lettera r), «2 900 000 EUR» è sostituito da «2 600 000 EUR»;
e)
le lettere da t) a v) sono sostituite dalle seguenti:
«t)
790 000 EUR per la Polonia;
u)
1 530 000 EUR per il Portogallo;
v)
580 000 EUR per la Romania;»;
f)
le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:
«x)
500 000 EUR per la Slovacchia;
y)
500 000 EUR per la Finlandia;»;
g)
alla lettera za), «5 900 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR».
9)
l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:
a)
le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
1 100 000 EUR per la Bulgaria;
b)
500 000 EUR per la Lituania;
c)
880 000 EUR per l’Ungheria;»;
b)
alla lettera f), «500 000 EUR» è sostituito da «760 000 EUR»;
10)
all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
1 100 000 EUR per la Polonia.»;
11)
all’articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
1 650 000 EUR per la Polonia.»;
12)
all’articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
870 000 EUR per l’Estonia;
d)
850 000 EUR per la Lettonia;
e)
550 000 EUR per la Slovenia;»;
13)
all’articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;
14)
all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
460 000 EUR per il Portogallo.»;
15)
all’articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR».
Storico versioni
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