Art. 5

In vigore dal 27 nov 2009
La decisione 2008/897/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è così modificato: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) 1 400 000 EUR per l’Irlanda; b) 2 500 000 EUR per la Spagna;»; b) alla lettera g) «2 000 000 EUR» è sostituito da «1 370 000 EUR»; 2) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di: a) 14 000 000 EUR per l’Irlanda; b) 9 100 000 EUR per la Spagna; c) 2 900 000 EUR per l’Italia; d) 120 000 EUR per la Polonia; e) 200 000 EUR per il Portogallo.»; 3) all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 3 600 000 EUR per la Spagna;»; 4) l’, paragrafo 2, è così modificato: a) le lettere da e) a g) sono sostituite dalle seguenti: «e) 16 650 000 EUR per la Germania; f) 90 000 EUR per l’Estonia; g) 60 000 EUR per l’Irlanda;»; b) le lettere da j) a l) sono sostituite dalle seguenti: «j) 55 000 000 EUR per la Francia; k) 2 000 000 EUR per l’Italia; l) 20 000 EUR per la Lettonia;»; c) alla lettera o), «1 400 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»; d) le lettere da r) a u) sono sostituite dalle seguenti: «r) 3 550 000 EUR per l’Austria; s) 100 000 EUR per la Polonia; t) 2 700 000 EUR per il Portogallo; u) 100 000 EUR per la Romania;»; e) le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti: «w) 490 000 EUR per la Finlandia; x) 1 600 000 EUR per la Svezia.»; 5) l’, paragrafo 2, è così modificato: a) alla lettera c), «1 400 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»; b) alla lettera d), «75 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»; c) alla lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»; d) le lettere da h) a m) sono sostituite dalle seguenti: «h) 700 000 EUR per la Grecia; i) 1 250 000 EUR per la Spagna; j) 1 450 000 EUR per la Francia; k) 1 700 000 EUR per l’Italia; l) 100 000 EUR per Cipro; m) 90 000 EUR per la Lettonia;»; e) alla lettera q), «1 700 000 EUR» è sostituito da «2 350 000 EUR»; f) le lettere da s) a u) sono sostituite dalle seguenti: «s) 4 500 000 EUR per la Polonia; t) 650 000 EUR per il Portogallo; u) 50 000 EUR per la Romania;»; 6) all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 670 000 EUR per la Francia;»; 7) l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato: a) alla lettera e), «500 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»; b) alla lettera k), «550 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»; c) alla lettera s), «50 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»; d) alla lettera v), «400 000 EUR» è sostituito da «220 000 EUR»; 8) l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato: a) le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti: «a) 1 400 000 EUR per il Belgio; b) 350 000 EUR per la Bulgaria; c) 1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;»; b) le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti: «g) 3 300 000 EUR per l’Irlanda; h) 1 200 000 EUR per la Grecia; i) 5 400 000 EUR per la Spagna; j) 14 100 000 EUR per la Francia; k) 5 350 000 EUR per l’Italia;» c) alla lettera m), «230 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»; d) alla lettera r), «2 900 000 EUR» è sostituito da «2 600 000 EUR»; e) le lettere da t) a v) sono sostituite dalle seguenti: «t) 790 000 EUR per la Polonia; u) 1 530 000 EUR per il Portogallo; v) 580 000 EUR per la Romania;»; f) le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti: «x) 500 000 EUR per la Slovacchia; y) 500 000 EUR per la Finlandia;»; g) alla lettera za), «5 900 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR». 9) l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato: a) le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti: «a) 1 100 000 EUR per la Bulgaria; b) 500 000 EUR per la Lituania; c) 880 000 EUR per l’Ungheria;»; b) alla lettera f), «500 000 EUR» è sostituito da «760 000 EUR»; 10) all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) 1 100 000 EUR per la Polonia.»; 11) all’articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1 650 000 EUR per la Polonia.»; 12) all’articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti: «c) 870 000 EUR per l’Estonia; d) 850 000 EUR per la Lettonia; e) 550 000 EUR per la Slovenia;»; 13) all’articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»; 14) all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 460 000 EUR per il Portogallo.»; 15) all’articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR».
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