Art. 2

In vigore dal 27 nov 2009
Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l’attuazione del programma è fissato a 3 685 000 EUR da finanziare dalla seguente linea di bilancio del bilancio generale delle Comunità europee per il 2009: — Linea di bilancio 17 04 02 01: 3 685 000 EUR Gli stanziamenti possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.
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