Art. 3
In vigore dal 26 nov 2009
I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Repubblica italiana e la Commissione sono legittimate a siglare la convenzione per conto della Comunità. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l'accordo della medesima è richiesto nelle materie che rientrano nella sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.
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