Art. 2

In vigore dal 26 nov 2009
In sede di rinegoziazione della convenzione con lo Stato della Città del Vaticano, la Comunità persegue le seguenti modifiche: a) la convenzione è conclusa tra la Comunità e lo Stato della Città del Vaticano. Il testo della convenzione è una versione codificata della convenzione vigente con l’inclusione delle modifiche; b) lo Stato della Città del Vaticano s’impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti, per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti. Esso si impegna altresì ad adottare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria se e qualora sia creato un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano; c) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Vaticano è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa, intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Vaticano siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse nell’anno n-1 nella Repubblica italiana per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa al 51 % la proporzione minima delle monete in euro del Vaticano da introdurre al loro valore facciale; d) per controllare i progressi compiuti nell’attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ed ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell’inflazione e dell’evoluzione del mercato delle monete da collezione. Esso esamina ogni cinque anni l’adeguamento della proporzione minima delle monete da introdurre al loro valore facciale e può decidere di aumentare tale proporzione. Esso adotta le proprie decisioni all’unanimità e si dota di un regolamento interno; e) le monete in euro dello Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Lo Stato della Città del Vaticano ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l’accordo del comitato misto, con un’altra zecca dell’Unione europea che conia monete in euro. Ai fini dell’approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume delle monete emesse dalla Repubblica italiana; f) la Corte di giustizia delle Comunità europee è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione. Se la Comunità o lo Stato della Città del Vaticano ritiene che l’altra parte non abbia adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora la Comunità o il Vaticano non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione.
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