Art. 1
In vigore dal 26 nov 2009
La Francia è autorizzata a concludere accordi con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna in modo che i trasferimenti di fondi tra la Francia e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno della Francia ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006.
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