Art. 2
In vigore dal 19 nov 2009
1. L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ versato al beneficiario. Per il Veneto, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2007 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (129) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. L’Italia annulla tutti i pagamenti futuri dell’aiuto di cui all’ con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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