Art. 2
In vigore dal 18 nov 2009
Il Regno del Belgio informerà la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, sulle misure adottate per conformarvisi. Il Regno del Belgio presenterà inoltre relazioni semestrali periodiche particolareggiate, la prima delle quali dovrà essere comunicata entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.
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