Art. 2

In vigore dal 17 nov 2009
1.   La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di cooperazione e nel comitato di cooperazione istituiti dall’accordo è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, all’occorrenza, dalla Commissione, in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica. 2.   Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. 3.   La Comunità è rappresentata dalla Commissione nei comitati speciali istituiti dal consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 80 dell'accordo.
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