Art. 1
In vigore dal 12 nov 2009
1. Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su almeno il 10 % delle partite di pere fresche di cui ai codici NC 0808 20 10 e 0808 20 50 originarie della Turchia o da essa provenienti. Le partite sono trattenute in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vengano sottoposti a controlli di livello adeguato anche i prodotti di cui al paragrafo 1 già immessi sul mercato.
3. I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno in particolare l’obiettivo di accertare che il livello di amitraz non superi il livello massimo di residui stabilito a livello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.
4. Gli Stati membri segnalano i risultati sfavorevoli delle analisi di laboratorio di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i risultati ogni due settimane. La relazione, il cui schema verrà fornito dalla Commissione, comprende le seguenti informazioni:
a)
dati particolareggiati di ogni consegna, compresa la dimensione espressa in peso netto;
b)
il numero di partite oggetto di campionamento per le analisi;
c)
i risultati dei controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio.
6. Se i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 accertano la non conformità, si adottano provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
7. Gli Stati membri provvedono affinché i costi derivanti dall’attuazione del paragrafo 1 siano sostenuti dagli operatori responsabili dell’importazione.
Storico versioni
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