Art. 2

In vigore dal 10 nov 2009
1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 248 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4). 2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del codice doganale un progetto di posizione comunitaria entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Comunità della richiesta di deroga. Il comitato del codice doganale esprime un parere sul progetto entro un termine fissato dal suo presidente in funzione dell’urgenza della questione trattata. Il parere è espresso con la maggioranza di cui all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato in caso di decisioni che il Consiglio è tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati ai sensi di detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione. 3.   La Commissione adotta la posizione della Comunità e la trasmette immediatamente al comitato competente istituito dal pertinente APE. Tuttavia, qualora la posizione comunitaria non sia conforme al parere del comitato del codice doganale, la Commissione la sottopone senza indugio al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce la trasmissione al comitato competente, istituito nell’ambito del pertinente APE, per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del voto del comitato. 4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una posizione comunitaria diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.
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