Art. 5
Registro comunitario
In vigore dal 30 ott 2009
Registro comunitario
Le informazioni che figurano nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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