Art. 2
In vigore dal 28 ott 2009
1. L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (11).
4. L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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