Art. 1

In vigore dal 22 ott 2009
L’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. di cui alla decisione 2003/427/CE della Commissione (2) può essere immesso sul mercato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi elencati nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:778:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo