Art. 1

In vigore dal 20 ott 2009
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA, l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
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Art. 1 Decisione (UE) 2009/791 — Testo vigente | Portale Normativo