Art. 2
Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia
In vigore dal 16 ott 2009
Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia
1. Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche dell’allegato, un «elenco di fiducia» contenente informazioni minime relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/accreditamento.
2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano, quantomeno, un elenco di fiducia in un formato leggibile all’uomo conformemente alle specifiche riportate nell’allegato.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo responsabile dell’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco di fiducia, il luogo in cui è pubblicato l’elenco di fiducia e tutte le modifiche apportate allo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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