Art. 1

In vigore dal 9 ott 2009
Sono abrogati per consenso reciproco i seguenti accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera: 1) accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956 (3); 2) accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (4); 3) accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (5), nonché tutti i relativi accordi e protocolli complementari e addizionali.
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