Art. 2
In vigore dal 9 ott 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:441(1):oj#art-2