Art. 1
In vigore dal 2 ott 2009
L’importo massimo globale del contributo finanziario della Comunità concesso a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2009 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:811:oj#art-1