Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 2 ott 2009
L’ della decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:
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Contributi di Stati terzi
A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia, della Croazia e del Montenegro sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (“Atalanta”).»
Storico versioni
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