Art. 3
Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta
In vigore dal 2 ott 2009
Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta
1. Ai fini dello scambio di informazioni sulle allerta, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:
a)
invio delle allerta se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;
b)
invio e richiesta di informazioni supplementari sulle allerta;
c)
revoca delle allerta che sono state inviate senza che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;
d)
correzione delle informazioni contenute nelle allerta;
e)
invio delle proposte di chiusura delle allerta;
f)
obiezioni alle proposte di chiusura delle allerta;
g)
chiusura delle allerta quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE.
2. Ai fini dell’invio delle allerta e delle relative informazioni agli altri Stati membri e della ricezione delle allerta dagli altri Stati membri, il sistema IMI supporta la funzione di coordinatore delle allerta. La funzione di coordinatore delle allerta può essere svolta dai partecipanti IMI di cui agli articoli 7 e 8 della decisione 2008/49/CE.
3. Le informazioni, compresi i dati personali, contenute nelle allerta che sono state chiuse, non sono più accessibili agli utenti IMI sino alla loro cancellazione dal sistema in base alla procedura di cui all’ della decisione 2008/49/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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