Art. 3

In vigore dal 30 set 2009
Il regime di aiuti di Stato di cui all’, paragrafo 20, del MoRaKG viene modificato in modo da soddisfare i seguenti requisiti: — la definizione di «società destinataria» è limitata alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della definizione di cui all’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria (23), — la definizione di «società destinataria» non si applica alle imprese in difficoltà e alle imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio, — la tranche di investimento massima è di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi ed è limitata alle fasi seed, start-up e alla fase di espansione, — la Germania mette a punto un meccanismo atto a garantire il rispetto delle disposizioni relative al cumulo e all’obbligo di presentare relazioni di cui alle sezioni 6 e 7.1 degli orientamenti sul capitale di rischio, — l’acquisto di quote esistenti (capitale sostitutivo) in una PMI destinataria è escluso, — non si applicano disposizioni particolari in merito alla forma giuridica delle società destinatarie.
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