Art. 2

In vigore dal 28 set 2009
1.   I programmi annuali di controllo riveduti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri elencati in allegato e riguardano almeno tutti i bovini di età superiore a 48 mesi appartenenti alle seguenti subpopolazioni: a) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001; c) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. 2.   Ove i bovini delle subpopolazioni di cui al paragrafo 1 nati in uno degli Stati membri elencati in allegato siano sottoposti al test di controllo della BSE in un altro Stato membro, sono applicabili i limiti di età in vigore nello Stato membro in cui il test è effettuato.
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