Art. 2
In vigore dal 28 set 2009
1. I programmi annuali di controllo riveduti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri elencati in allegato e riguardano almeno tutti i bovini di età superiore a 48 mesi appartenenti alle seguenti subpopolazioni:
a)
animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
c)
animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. Ove i bovini delle subpopolazioni di cui al paragrafo 1 nati in uno degli Stati membri elencati in allegato siano sottoposti al test di controllo della BSE in un altro Stato membro, sono applicabili i limiti di età in vigore nello Stato membro in cui il test è effettuato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:719:oj#art-2