Art. 2

In vigore dal 24 set 2009
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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