Art. 2

In vigore dal 23 set 2009
Gli Stati membri provvedono a che: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile siano revocate entro il 23 marzo 2010; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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