Art. 2
In vigore dal 23 set 2009
Le autorità polacche sottoporranno alla Commissione una relazione finale dettagliata comprendente le informazioni sugli importi dell’aiuto versati e sull’attuazione del contratto di aiuto, nonché su qualsiasi altro progetto di investimento nel medesimo stabilimento o impianto entro sei mesi dal pagamento dell’ultima rata dell’aiuto sulla base del calendario di pagamento notificato.
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