Art. 1
Pagine informative su Internet
In vigore dal 18 set 2009
Pagine informative su Internet
1. Entro il 1o gennaio 2010 gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché gli altri Stati membri e il pubblico possano accedere, per via elettronica, agli elenchi delle strutture e dei laboratori approvati, riconosciuti o altrimenti designati conformemente alle direttive di cui all'allegato I («riconoscimento»):
a)
strutture veterinarie quali definite all'allegato II, capitolo 1;
b)
strutture zootecniche quali definite all'allegato II, capitolo 2;
c)
laboratori quali definiti all'allegato II, capitolo 3.
2. Le pagine informative su Internet sono elaborate dagli Stati membri conformemente ai formati tipo indicati nell'allegato II, nel rispetto delle prescrizioni supplementari figuranti nell'allegato III.
3. Gli Stati membri aggiornano le pagine informative su Internet per tener conto di nuovi riconoscimenti, ma anche di loro sospensioni o revoche a strutture e laboratori che non soddisfano più le pertinenti disposizioni comunitarie.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle pagine informative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:712:oj#art-1