Art. 10
Disposizioni relative al bilancio
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni relative al bilancio
1. I fondi sono erogati in base al raggiungimento dei seguenti obiettivi intermedi specifici:
a)
per l’avvio di uno studio, di una misura di accompagnamento o della fase preliminare di un progetto, l’inclusione dell’azione nel programma di lavoro «a staffetta»;
b)
per l’avvio della fase esecutiva di un progetto, la carta del progetto;
c)
per l’avvio della successiva fase operativa di un progetto, la relazione di esecuzione.
2. Gli eventuali obiettivi intermedi da raggiungere durante la fase esecutiva e durante la fase operativa sono indicati nel programma di lavoro «a staffetta».
3. Quando un progetto viene incluso nel programma di lavoro «a staffetta» durante la fase esecutiva od operativa, i fondi sono erogati al momento dell’inclusione di tale progetto nel programma di lavoro «a staffetta».
4. Le modifiche del programma di lavoro «a staffetta» che implichino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottati in conformità della procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2.
5. Il programma ISA è attuato in conformità delle norme comunitarie che disciplinano gli appalti pubblici.
Storico versioni
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