Art. 10

Disposizioni relative al bilancio

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni relative al bilancio 1.   I fondi sono erogati in base al raggiungimento dei seguenti obiettivi intermedi specifici: a) per l’avvio di uno studio, di una misura di accompagnamento o della fase preliminare di un progetto, l’inclusione dell’azione nel programma di lavoro «a staffetta»; b) per l’avvio della fase esecutiva di un progetto, la carta del progetto; c) per l’avvio della successiva fase operativa di un progetto, la relazione di esecuzione. 2.   Gli eventuali obiettivi intermedi da raggiungere durante la fase esecutiva e durante la fase operativa sono indicati nel programma di lavoro «a staffetta». 3.   Quando un progetto viene incluso nel programma di lavoro «a staffetta» durante la fase esecutiva od operativa, i fondi sono erogati al momento dell’inclusione di tale progetto nel programma di lavoro «a staffetta». 4.   Le modifiche del programma di lavoro «a staffetta» che implichino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottati in conformità della procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2. 5.   Il programma ISA è attuato in conformità delle norme comunitarie che disciplinano gli appalti pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:922:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni relative al bilancio (Art. 10 Decisione (UE) 2009/922) — Testo vigente | Portale Normativo