Art. 2

In vigore dal 10 set 2009
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato del fascicolo di cui all' e trasmette alla Commissione le conclusioni del suo esame, insieme a una raccomandazione relativa all'iscrizione o alla non iscrizione della sostanza attiva di cui all' nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione, il più rapidamente possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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