Art. 2

In vigore dal 28 ago 2009
1.   L’Austria adotta le misure necessarie affinché entro la fine del 2010 l’Austrian Airlines riduca del 15 % la propria capacità complessiva in termini di posti-chilometro offerti rispetto al livello del 2008. Successivamente la capacità di crescita dell’Austrian Airlines verrà limitata al tasso di crescita medio stabilito per i vettori membri dell’Association of European Airlines. Detta limitazione opererà sino alla fine del 2015 oppure, se tale obiettivo sarà raggiunto prima di tale data, sino al raggiungimento del pareggio dell’EBIT da parte dell’Austrian Airlines. 2.   L’Austria adotta le misure necessarie affinché l’Austrian Airlines provveda a ridurre la propria quota di partecipazione nella Schedule Coordination Austria GmbH al 25 % entro il 30 settembre 2009 e affinché né la Flughafen Wien AG né qualsiasi soggetto controllato dall’Austrian Airlines o dalla Flughafen Wien AG detengano la quota di partecipazione di maggioranza nella Schedule Coordination Austria dopo il processo di ristrutturazione in oggetto. 3.   L’Austria adotta le misure necessarie affinché vengano rispettate le condizioni previste nella decisione sulla concentrazione nel caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines. 4.   L’Austria si impegna a risolvere gli accordi bilaterali in materia di servizi aerei che non prevedono la clausola di designazione comunitaria o provvede a rinegoziarne il contenuto in conformità di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 847/2004. L’Austria tiene la Commissione informata in merito alle misure adottate al fine di garantire la compatibilità di tali accordi con il diritto comunitario in materia di designazione comunitaria. 5.   L’Austria trasmette alla Commissione entro il 31 dicembre 2009 una relazione relativa ai progressi e alla gestione del piano di ristrutturazione, contenente altresì informazioni sulle misure adottate per ridurre la quota di partecipazione dell’Austrian Airlines nella Schedule Coordination Austria GmbH. L’Austria comunica entro il 31 aprile 2010 le azioni intraprese per attuare quanto previsto all’, paragrafo 4. L’Austria trasmette alla Commissione — con cadenza annuale e sino al 2015 — una relazione annuale relativa all’attuazione del piano di ristrutturazione e al tasso di crescita della capacità.
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Art. 2 Decisione (UE) 2010/137 — Testo vigente | Portale Normativo