Art. 3

In vigore dal 29 lug 2009
1.   È autorizzata la concessione di una sovvenzione individuale al servizio veterinario e all’ispettorato veterinario nazionale della Federazione russa nella regione di Kaliningrad (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области). 2.   Le spese ammissibili corrispondenti alle azioni contemplate dalla presente decisione possono essere finanziate fino a concorrenza del 100 % dell’importo, a condizione che tali costi siano sostenuti in parte dal servizio veterinario e dall’ispettorato veterinario nazionale della Federazione russa nella regione di Kaliningrad (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) o siano coperti da contributi diversi da quello comunitario.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/582 — Testo vigente | Portale Normativo